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n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante, previsto dall' articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall' articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall' articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall' articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall' articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (***)
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti dall' articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. (*) (**)
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(*) Il presente articolo è stato aggiunto dall' art. 3, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, con decorrenza dal 16.04.2002.
(**) La rubrica della sezione cui il presente articolo appartiene, è stata così sostituita dall' art. 3, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, con decorrenza dal 16.04.2002. Si riporta di seguito il testo previgente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale"
(***) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 31 comma 2, L. 28.12.2005, n. 262 con decorrenza 12.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
"r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall' articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;"
(****) Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in virtù di quanto disposto dall'art. 39 comma 5, L. 28.12.2005, n. 262 con decorrenza 12.01.2006.
Articolo 25 Quater: Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. (*)
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(*) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 14.01.2003, n. 7, con decorrenza dal 28.01.2003.
Articolo 25 Quater 10: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
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